Le novità del Decreto Lavoro: contratti, formazione e inclusione

INTERVISTA AD ANTONIO TRISOLINI, CONSULENTE DEL LAVORO

Quali sono le novità nella gestione dei rapporti di lavoro?

Il decreto legge 4 Maggio 2023 n. 48 (G.U. n. 103 del 04-05-2023), cosiddetto Decreto Lavoro, introduce importanti novità inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, e in particolare:

  • novità in materia di contratti a tempo determinato;
  • semplificazione degli obblighi informativi riguardanti i rapporti di lavoro; incentivo per le assunzioni di lavoratori under 30 (cosiddetti Neet);
  • riduzione del cuneo contributivo a favore del lavoratore subordinato;
  • aumento della soglia di esenzione dei fringe benefit (compensi in forma non monetaria) per i lavoratori subordinati con figli;
  • introduzione dell’assegno di inclusione sociale;
  • modifica delle sanzioni per il mancato versamento dei contributi;
  • variazione delle prestazioni occasionali in alcuni settori;
  • modifiche in materia di sicurezza sul lavoro.

Parliamo dei contratti a termine.

Il nuovo art. 19 del D.Lgs. 81/2015 (così come modificato dall’art. 24 del Decreto Lavoro) stabilisce che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • in assenza delle previsioni di cui sopra, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Quali modifiche ci saranno in materia di obblighi formativi?

Per assolvere l’obbligo di informazione (in capo al datore di lavoro), basterà indicare il riferimento normativo o il contratto collettivo, anche aziendale, che ne
disciplina le materie. Si tratta di informazioni riguardanti: il periodo di prova (se previsto); diritto alla formazione; durata del congedo delle ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui il lavoratore ha diritto; procedura, forma e termini del preavviso di licenziamento o dimissioni; orario di lavoro; retribuzione; enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assistenziali dal datore di lavoro.

In merito all’utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati (per la gestione delle informazioni relative al rapporto di lavoro) è previsto l’obbligo di informazione ai lavoratori solo nel caso di utilizzo di strumenti integralmente automatizzati.

Che cos’è l’assegno di inclusione sociale?

È una nuova misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale che, a partire dal 1° gennaio 2024, sostituirà di fatto il reddito di cittadinanza. Consiste in un contributo economico di 500 euro mensili per soggetto, parametrato alla situazione familiare (ricavabile dal modello ISEE) che andrà richiesto all’INPS e avrà una durata di 18 mesi + 12, dopo un mese di stop.

Per i datori di lavoro che assumono soggetti percettori di assegno di inclusione sociale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time) è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero del versamento del 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite di importo pari a 8 mila euro annui, riparametrato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto anche per i rapporti di apprendistato e per le assunzioni a tempo determinato (anche stagionale) per un massimo di 12 mesi. In questo caso, l’esonero ai contributi INPS sarà pari al 50% nel limite massimo di 4 mila euro annui, riparametrato su base mensile.

In che cosa consiste l’incentivo per le assunzioni dei Neet?

Ai datori di lavoro privati che effettuino nuove assunzioni tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023 di giovani che: non abbiano ancora compiuto 30 anni di età; non lavorino né siano inseriti in corsi di studio o di formazione; siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. È riconosciuto, su richiesta dei medesimi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Tale incentivo ha una durata di 12 mesi ed è  riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato e/o apprendistato professionalizzante. L’incentivo non si applica per i rapporti di lavoro domestico.

L’agevolazione in esame è cumulabile con lo sgravio strutturale previsto per le assunzioni under 30, under 36 (fino al 31 dicembre 2023) e altri esoneri e riduzioni previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, in caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è ridotto del 20% per ogni lavoratore Neet assunto.

6. Quali previsioni normative sono finalizzate all’aumento della retribuzione netta percepita dal lavoratore subordinato?

Limitatamente al periodo di imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite di 3 mila euro, il valore dei beni e dei servizi prestati (c.d. Fringe  Benefit) ai lavoratori dipendenti con figli a carico e che ne facciano richiesta al datore di lavoro. Inoltre l’art. 39 del Decreto Lavoro prevede, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, l’incremento dell’esonero dei contributi previdenziali, a carico del lavoratore, del 4%, senza effetti sulla tredicesima, che si aggiungerà agli esoneri previsti dalla L. 142/2022, per l’anno 2023, determinando:

  • esonero del 6% (2% + 4%) se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di 2.692 euro;
  • esonero del 7% (3% + 4%) se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di 1.923 euro.

 

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